IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Visto  l'art.  17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988,
n. 400;
  Vista la legge 9 marzo 1989, n. 86;
  Visto l'art. 4 della legge 22 febbraio 1994, n. 146;
  Vista la direttiva 91/685/CEE, del Consiglio dell'11 dicembre 1991,
recante  modifica  della  direttiva  80/217/CEE che stabilisce misure
comunitarie di lotta contro la peste suina classica;
  Tenuto  conto  della  decisione  93/384/CEE,  del  Consiglio del 14
giugno 1993, recante modifica della citata direttiva 80/217/CEE;
  Visto  il  testo  unico  delle leggi sanitarie, approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;
  Visto  il  regolamento di polizia veterinaria, adottato con decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive
modificazioni;
  Vista   la   legge   23   dicembre   1978,  n.  833,  e  successive
modificazioni;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso nell'Adunanza
generale del 9 novembre 1995;
  Vista  la  deliberazione  del Consiglio dei Ministri, adottata nell
riunione del 15 maggio 1996;
  Sulla  proposta  del  ministro  del bilancio e della programmazione
economica incaricato per il coordinamento delle politiche dell'Unione
europea;
                              E M A N A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  Ai fini delle misure di lotta contro la peste suina classica si
intende per:
    a) suino: ogni animale della famiglia dei suidi;
    b)  suino  riproduttore:  suino  destinato  o  utilizzato  per la
riproduzione, allo scopo di moltiplicare la specie;
    c)  suino  da  ingrasso:  suino  ingrassato e destinato ad essere
macellato  al  termine del periodo d'ingrasso per la produzione della
carne;
    d)   suino   da   macello:   suino  destinato  direttamente  alla
macellazione in un macello;
    e)  suino  selvatico:  qualsiasi animale della famiglia dei suidi
che non e' allevato o tenuto in un'azienda;
    f) azienda: il complesso agricolo o la stalla del commerciante o,
in  generale,  ogni locale, recinto o impianto in cui sono allevati o
abitualmente tenuti suini;
    g) suino sospetto d'infezione di peste suina classica: ogni suino
che  presenti  sintomi  clinici o lesioni post-mortem ovvero reazioni
agli  esami di laboratorio effettuati conformemente alle disposizioni
di cui all'allegato I;
    h)  suino  infetto  da peste suina classica: ogni suino sul quale
siano  stati  ufficialmente  constatati  sintomi  clinici  o  lesioni
post-mortem  di  peste  suina  classica  oppure sul quale l'esistenza
della malattia sia stata ufficialmente constatata attraverso un esame
di  laboratorio  eseguito  conformemente  alle  disposizioni  di  cui
all'allegato I;
    i)   proprietario  o  allevatore:  qualsiasi  persona,  fisica  o
giuridica,  che  abbia  la proprieta', il possesso e la detenzione di
suini o sia incaricata di allevarli;
    j) autorita' competente: il Ministero della sanita' o l'autorita'
cui  siano  delegate  le  funzioni in materia di profilassi e polizia
veterinaria  ai  sensi  della  legge  23  dicembre  1978,  n.  833, e
successive modificazioni;
    k) veterinario ufficiale: il veterinario designato dall'autorita'
competente;
    l)  estrazione  di  grassi:  il  trattamento di materiale ad alto
rischio ai sensi del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508;
    m)  rifiuti  alimentari:  rifiuti di cucina, della ristorazione e
dell'industria che utilizza la carne.
  2.  Tutti  i  provvedimenti  adottati in materia di lotta contro la
peste suina classica sono trasmessi in copia, con la massima urgenza,
al Ministero della sanita'.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicermbre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
            - L'art. 87 della Costituzione cosi' recita:
             "Art.  87.  -  Il Presidente della Repubblica e' il capo
          dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
             Puo' inviare messaggi alle Camere.
             Indice  le  elezioni  delle  nuove  Camere e ne fissa la
          prima riunione.
             Autorizza  la  presentazione  alle Camere dei disegni di
          legge di iniziativa del Governo.
             Promulga  le  leggi  ed emana i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
             Indice  il  referendum  popolare nei casi previsti dalla
          Costituzione.
             Nomina,  nei  casi  indicati  dalla  legge, i funzionari
          dello Stato.
             Accredita   e   riceve   i  rappresentanti  diplomatici,
          ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
          l'autorizzazione delle Camere.
             Ha  il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
          supremo  di  difesa  costituito  secondo legge, dichiara lo
          stato di guerra deliberato dalle Camere.
             Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
             Puo' concedere grazia e commutare le pene.
             Conferisce le onorificenze della Repubblica".
             -   La  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  riguarda  la
          disciplina  dell'attivita'  di  Governo e ordinamento della
          Presidenza  del Consiglio dei Ministri. L'art. 17, comma 1,
          della suddetta legge cosi' recita:
             "Art.  17 (Regolamenti). - 1. Con decreto dei Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          Ministri, sentito il parere dei Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
               a) l'esecuzione delle leggi e del decreti legislativi;
               b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
               c)  le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
               d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento  delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
               e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro
          dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
             2.  Con  decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.
             3.  Con  decreto  ministeriale  possono  essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          dei Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
             4.  I  regolamenti  di  cui  al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione  di  e  'regolamento',  sono  adottati previo
          parere  del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale".
             -  La  legge  9  marzo  1989,  n.  86, concerne le norme
          generali   sulla  partecipazione  dell'Italia  al  processo
          normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli
          obblighi comunitari.
             -  La  legge  22  febbraio  1994,  n.  146,  concerne le
          disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
          dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee, legge
          comunitaria  1993.  L'art.  4  della  suddetta  legge cosi'
          recita:
             "Art.  4  (Attuazione  di  direttiva  comunitaria in via
          regolamentare).  -  1. Il Governo e' autorizzato ad attuare
          in  via  regolamentare,  a norma degli articoli 3, comma 1,
          lettera  c),  e  4  della  legge  9  marzo  1989, n. 86, le
          direttive  comprese  nell'elenco  di  cui  all'allegato  C,
          applicando  anche  il  disposto  dell'art. 5, comma 1 della
          medesima legge n. 86 del 1989.
             2.  Gli  schemi  di  regolamento  per l'attuazione delle
          direttive  comprese  nell'elenco di cui all'allegato D sono
          sottoposti   al   parere   delle   competenti   Commissioni
          parlamentari  ai  sensi dell'art. 4, comma 4, della legge 9
          marzo  1989,  n.  86,  come  sostituito  dall'art.  3 della
          presente legge".
             -  La  direttiva 92/119/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E.
          n. L. 62 del 15 marzo 1993.
             -   Il   R.D.   27   luglio   1934,  n.  1265,  riguarda
          l'approvazione del testo unico delle leggi sanitarie.
             -  Il  D.P.R.  8  febbraio  1954  n.  320,  riguarda  il
          regolamento di polizia veterinaria.
             -   La   legge   23  dicembre  1978,  n.  833,  riguarda
          l'istituzione del servizio sanitario nazionale.
 
          Nota all'art. 1:
             - Per quanto concerne la legge 23 dicembre 1978, n. 833,
          vedi nelle note alle premesse.